Tracking pixel nelle email: cosa cambia con le nuove linee guida del Garante Privacy

Con il provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in modo organico su uno strumento molto diffuso nel digital marketing: i tracking pixel nelle email. Si tratta di un passaggio rilevante, perché per la prima volta viene fornito un quadro chiaro e specifico delle regole applicabili a queste tecnologie.

I tracking pixel sono immagini minuscole, spesso invisibili, inserite nei messaggi di posta elettronica e caricate da server remoti. Il loro scopo è monitorare il comportamento del destinatario, ad esempio verificando se un’email è stata aperta, quante volte e, in alcuni casi, raccogliendo informazioni tecniche sul dispositivo utilizzato.

Inquadramento normativo: non solo marketing

Uno dei chiarimenti più importanti riguarda la qualificazione giuridica di questi strumenti. Il Garante ha stabilito che l’uso dei tracking pixel rientra nell’ambito dell’art. 122 del Codice Privacy, la stessa norma che disciplina cookie e tecnologie analoghe.

Questo significa che il pixel non è una semplice funzionalità tecnica, ma uno strumento di tracciamento che comporta accesso a informazioni sul terminale dell’utente e monitoraggio del suo comportamento. Di conseguenza, il trattamento è soggetto alle regole più stringenti previste dalla normativa privacy.

Il principio chiave: serve il consenso

La regola generale è chiara: l’utilizzo dei tracking pixel richiede il consenso preventivo dell’interessato. Tale consenso deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile.

Il Garante sottolinea come uno degli elementi più critici sia proprio la scarsa consapevolezza degli utenti: il tracciamento avviene spesso in modo invisibile e non percepibile. Per questo motivo viene rafforzato il principio di trasparenza, imponendo ai titolari di spiegare chiaramente l’uso di questi strumenti.

Informativa e possibilità di scelta

Le linee guida richiedono che l’informativa sia resa in modo chiaro, accessibile e anche multilivello. L’utente deve sapere non solo che è presente un pixel, ma anche quali dati vengono raccolti e per quali finalità.

Inoltre, deve essere garantita una reale possibilità di scelta: non solo accettare o rifiutare il tracciamento, ma anche poter continuare a ricevere le comunicazioni senza essere monitorato. Questo punto è particolarmente rilevante per newsletter e DEM, dove spesso il tracciamento è integrato in modo sistematico.

Le eccezioni: quando il consenso non serve

Il consenso non è sempre necessario, ma le eccezioni sono limitate e devono essere valutate con attenzione. Tra i casi individuati dal Garante rientrano:

  • esigenze tecniche strettamente necessarie;
  • finalità di sicurezza (es. verifica accessi);
  • comunicazioni di servizio o istituzionali;
  • statistiche aggregate, purché non consentano identificazioni individuali.

Al di fuori di queste ipotesi, il consenso resta la base giuridica ordinaria.

Privacy by design e impatti operativi

Il provvedimento insiste anche sull’adozione di misure di privacy by design e by default. In concreto, le organizzazioni devono ripensare i propri sistemi di email marketing, ad esempio utilizzando identificativi pseudonimizzati o limitando la correlazione diretta con l’indirizzo email.

Non si tratta quindi di un semplice adeguamento documentale, ma di una revisione tecnica e organizzativa dei processi.

Tempistiche e impatto per le aziende

Il Garante ha previsto un periodo di sei mesi per adeguarsi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’impatto è significativo: aziende, professionisti e fornitori di servizi dovranno verificare basi giuridiche, informative, sistemi di raccolta del consenso e configurazioni tecniche delle piattaforme di invio email.

 

Conclusioni

Le nuove linee guida segnano un cambio di paradigma: il tracking nelle email non può più essere considerato una pratica neutra o implicita. Diventa invece un trattamento pienamente soggetto alle regole del GDPR, con particolare attenzione a trasparenza e consenso.

Per chi si occupa di marketing e comunicazione, il messaggio è chiaro: l’efficacia delle campagne non può prescindere dal rispetto dei diritti degli utenti. E, sempre più spesso, la compliance passa anche da scelte tecniche consapevoli.

 

Daniele Umberto Spano

Ceo Kruzer S.r.l.

Consulenza GDPR, D.lgs.81/08, Data Act, Modello 231

 

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