Ricordatevi della NIS 2…ci siamo quasi! C’è tempo fino al 17 ottobre.

La NIS 2 è l’estensione della NIS, direttiva NISUE 2016/1148, ormai datata e rivolta, nella sua prima versione, esclusivamente ad alcune categorie di grandi imprese, definite come “infrastrutture critiche”, perchè operanti in settori ritenuti indispensabili, quali, la gestione di acque potabili, la produzione di energia, etc.

Il 17 gennaio 2023 è entrata in vigore la NIS 2, promulgata come Direttiva 2022/2555. La nuova versione amplia di molto l’ambito di applicazione, estendendo le categorie merceologiche interessate e comprendendo aziende non necessariamente grandi.

 

Riportiamo, qui sotto, una tabella, estratta dal sito www.agendadigitale.eu, che riepiloga efficacemente le imprese tenute al rispetto della direttiva:

 

Settore Sottosettore Tipo di soggetto
1. Energia a) Energia elettrica — Impresa elettrica quale definita all’articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che esercita attività di «fornitura» quale definita all’articolo 2, punto 12), di tale direttiva
— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all’articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944
— Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all’articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944
— Produttori quali definiti all’articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944
— Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) — Partecipanti al mercato dell’energia elettrica quali definiti all’articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all’articolo 2, punti 18), 20) e 59) della direttiva (UE) 2019/944 — Gestori di un punto di ricarica responsabili della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità
b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento — Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all’articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)
c) Petrolio — Gestori di oleodotti
— Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio
— Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio (4)
d) Gas — Imprese fornitrici quali definite all’articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)
— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all’articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE
— Gestori del sistema di trasporto quali definiti all’articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE
— Gestori dell’impianto di stoccaggio quali definiti all’articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE
— Gestori del sistema GNL quali definiti all’articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE
— Imprese di gas naturale quali definite all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE;
— Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale
e) Idrogeno — Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno
2. Trasporti a) Trasporto aereo — Vettori aerei quali definiti all’articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali
— Gestori aeroportuali quali definiti all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), aeroporti quali definiti all’articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all’allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti
— Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)
b) Trasporto ferroviario — Gestori dell’infrastruttura quali definiti all’articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9)
— Imprese ferroviarie quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all’articolo 3, punto 12), di tale direttiva
c) Trasporto per vie d’acqua — Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d’acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite per il trasporto marittimo all’allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), escluse le singole navi gestite da tale compagnia
— Organi di gestione dei porti quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), compresi i relativi impianti portuali quali definiti all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all’interno di porti
— Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all’articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12)
d) Trasporto su strada — Autorità stradali quali definite all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione (13) responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono soltanto una parte non essenziale della loro attività generale
— Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all’articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14)
3. Settore bancario Enti creditizi quali definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15)
4. Infrastrutture dei mercati finanziari — Gestori delle sedi di negoziazione quali definiti all’articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16)
— Controparti centrali (CCP) quali definite all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17)
5. Settore sanitario — Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18)
— Laboratori di riferimento dell’UE quali definiti all’articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (19)
— Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) — Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2 — Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un’emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l’emergenza di sanità pubblica) di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio (21)
6. Acqua potabile Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all’articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell’attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni
7. Acque reflue Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite all’articolo 2, punti da 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (23), escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale
8. Infrastrutture digitali — Fornitori di punti di interscambio internet
— Fornitori di servizi DNS, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice
— Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD)
— Fornitori di servizi di cloud computing
— Fornitori di servizi di data center
— Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network)
— Fornitori di servizi fiduciari
— Fornitori di reti pubbliche di comunicazione
— Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
9. Gestione dei servizi TIC (business-to-business) — Fornitori di servizi gestiti — Fornitori di servizi di sicurezza gestiti
10. Pubblica amministrazione — Enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale
— Enti della pubblica amministrazione a livello regionale quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale
11. Spazio Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica

Tabella 2: altri settori critici

Settore Sottosettore Tipo di soggetto
1. Servizi postali e di corriere Fornitori di servizi postali quali definiti all’articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i fornitori di servizi di corriere
2. Gestione dei rifiuti Imprese che si occupano della gestione dei rifiuti quali definite all’articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica
3. Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche Imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e della distribuzione di sostanze o miscele di cui all’articolo 3, punti 9) e 14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e imprese che si occupano della produzione di articoli quali definite all’articolo 3, punto 3), del medesimo regolamento, da sostanze o miscele
4. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti Imprese alimentari quali definite all’articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che si occupano della distribuzione all’ingrosso e della produzione industriale e trasformazione
5. Fabbricazione a) Fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro Soggetti che fabbricano dispositivi medici quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e soggetti che fabbricano dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ad eccezione dei soggetti che fabbricano dispositivi medici di cui all’allegato I, punto 5), quinto trattino, della presente direttiva
b) Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 26, della NACE Rev. 2
c) Fabbricazione di apparecchiature elettriche Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 27, della NACE Rev. 2
d) Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 28, della NACE Rev. 2
e) Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 29, della NACE Rev. 2
f) Fabbricazione di altri mezzi di trasporto Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 30, della NACE Rev. 2
6. Fornitori di servizi digitali — Fornitori di mercati online
— Fornitori di motori di ricerca online
— Fornitori di piattaforme di servizi di social network
7. Ricerca Organizzazioni di ricerca

 

 

Sono automaticamente tenute al rispetto della NIS2 tutte le grandi imprese dei settori individuati, cioè quelle con più di 250 dipendenti o un fatturato annuo maggiore di 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo oltre i 43 milioni di euro. Sono inoltre tenute al rispetto le medie imprese, cioè quelle con un numero di dipendenti compreso fra 50 e 250 o un fatturato annuo o un totale di bilancio compreso fra 10 e 50 milioni di euro o con un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, che operano nei settori individuati. Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, vengono valutate dagli Stati Membri in fase di recepimento. Non mancano anche le piccole imprese di alcune categorie specifiche.

 

La scadenza dei termini per l’adempimento è fissata per il 17 ottobre di quest’anno.

 

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