La risposta è semplice e diretta: no.
Meglio dire: alcuni non più, altri non lo sono mai stati.
Infatti, le diciture “minime”, previste dalla passata normativa, imponevano la comunicazione della presenza di telecamere; la titolarità o responsabilità del trattamento; la motivazione dello stesso; la legge/decreto di riferimento.
Oggi, in regime di GDPR, facendo riferimento alle linee guida emanate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, è necessario che siano chiaramente indicati anche i seguenti elementi:
- logo stilizzato della telecamera;
- identità del titolare del trattamento ovvero del suo rappresentante;
- dati di contatto, ove designato, del Responsabile della Protezione dei dati;
- le finalità del trattamento;
- le basi giuridiche del trattamento;
- un “accenno” ai diritti dell’interessato;
- un “accenno” all’eventuale diffusione delle immagini in paesi extra Ue;
- le istruzioni per l’ottenimento dell’informativa completa, eventualmente, visualizzabile tramite un QR-code.
Altre indicazioni riguardano l’ubicazione del cartello: in prossimità delle riprese, prima del raggio d’azione della telecamera, ad un’altezza di circa 1,70 mt. o, all’altezza degli occhi.
Un esempio di quanto possa essere deleterio il “fai da te” è rappresentato anche da questo aspetto, a prima vista banale: tutti i cartelli sul mercato vengono venduti come “adeguati al Gdpr” solo perché riportano la corretta dicitura legale, in pratica hanno sostituito il d.lgs. 196/2003 con il Reg Eu 679/2016 e col d.lgs. 101/2018.
Non è l’unica perplessità che potrebbe generare. Infatti, qualcuno, sicuramente chi non ha effettuato l’adeguamento della sua impresa alle normative vigenti, potrebbe chiedersi:
“quale informativa devo mettere a disposizione?”.
L’informativa deve essere specifica per la videosorveglianza e riportare tutti gli elementi di una qualsiasi informativa, come i diritti; i dati del titolare; le basi giuridiche; etc., ma riferiti al trattamento specifico della videosorveglianza.
A questo punto, si apre la questione riguardante l’inserimento del trattamento nel “registro dei trattamenti” (art. 30); la redazione dell’“analisi d’impatto” (art.35) e delle eventuali nomine di autorizzazione e di responsabilità esterna, oltre all’eventuale autorizzazione dello Ispettorato del Lavoro se sono presenti dei collaboratori.
Insomma, se pensate che basti appendere in un angolino un cartello con il solo logo della telecamera, per essere in regola e non rischiare sanzioni, sappiate che non è così.
Daniele Umberto Spano
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