La sentenza 33809/2021 del 12 novembre chiarisce alcuni concetti giuridici, che riguardano il mondo del lavoro, molto significativi.

Il caso.

Un ex dirigente, al termine del rapporto di lavoro con la sua, di fatto, ex azienda, ha esfiltrato molti dati dal pc aziendale, contatti e informazioni riservate. L’azienda, grazie ad un tecnico informatico è riuscita a recuperare la password dell’account di posta dell’ex dipendente e provare il trafugamento dei dati, intentando successivamente una causa di risarcimento danni.

La Corte d’Appello di Torino ha dichiarato illegittime le azioni di recupero delle prove effettuate dall’azienda, condannando quest’ultima a risarcire l’ex dirigente.

Tuttavia, ci ha pensato la Corte di Cassazione a rigettare l’appello, in quanto, ritenuta lecita la produzione di dati personali in sede di difesa, anche senza il consenso del soggetto, sempre che questa venga effettuata in modo corretto, non eccedente e pertinente.

La Corte ha poi stabilito che l’art.4 della L.300 (Statuto dei lavoratori) non si applica a rapporto terminato, soprattutto se esiste la necessità di difesa.

Daniele Umberto Spano – Ceo Kruzer

 

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