Impianti di videosorveglianza

 

Il principio di “responsabilizzazione del titolare del trattamento”, riportato nell’attuale regolamento europeo, viene confermato ed esteso dal Garante nel contenuto pubblicato, in forma di FAQ riferite al tema della videosorveglianza. Nel documento pubblicato, contenente domande e risposte sull’argomento, il Garante della privacy, stabilisce che è il titolare del trattamento che, motivando efficacemente la scelta, stabilisce i tempi di conservazione delle immagini. È implicito che la scelta di conservare le immagini oltre i 7 giorni (ricordiamo che lo standard è 24/48 ore), se non sufficientemente motivata, porta, in caso di ispezione o segnalazione, inevitabilmente alla sanzione.

Anche la scelta di effettuare una DPIA (Data Protection Impact Assesment), definita sinteticamente “valutazione di impatto”, è a discrezione del titolare del trattamento, secondo le ultime linee guida, a meno che le telecamere effettuino trattamenti massivi o siano strumentali per sistemi di studio comportamentale del soggetto (ad esempio per finalità di marketing) o di riconoscimento facciale. Infatti, in quest’ultimo caso, la DPIA è obbligatoria.

Tuttavia, l’analisi di impatto è anche uno strumento che giustifica la scelta dei tempi di ritenzione delle immagini, stabilisce le misure di sicurezza, le persone coinvolte e i rischi correlati, quindi, se anche si decidesse di non effettuarla, sarebbe d’uopo redigere un’attenta “analisi dei rischi privacy” per documentare le scelte effettuate.

Resta sempre valido l’obbligo di documentare, dimostrando l’esistenza di un sistema di “log management”, il controllo sulle visualizzazioni effettuabili in remoto dagli utenti autorizzati alle riprese per mezzo di smartphone e tablet. Ricordiamo che i log delle riprese vanno conservati per 6 mesi.
In caso di azienda con collaboratori, è obbligatoria la richiesta di autorizzazione alla RSA interna all’azienda o all’ufficio territoriale dell’Ispettorato del Lavoro e, se utilizzata la funzione di visualizzazione da remoto delle riprese, ne va spiegata la modalità e il motivo in modo esauriente.
Ricordiamo infine i cartelli da esporre (informative sintetiche), prima del campo di ripresa delle telecamere: il cartello deve rispettare le linee indicate dal board europeo dei Garanti, riportando le seguenti informazioni:

-titolare/responsabile del trattamento;
-motivo delle riprese;
-principali diritti esercitabili;
-modalità di contatto del titolare/responsabile del trattamento;
-modalità di consultazione dell’informativa completa.

 

Daniele Umberto Spano – Ceo Kruzer

 

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