Consenso e FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico)

 

La notizia riguarda ovviamente tutti gli operatori del settore sanitario, quelli autorizzati ad accedere all’FSE. Questo il nuovo quadro derivante dal decreto legge n. 34/2020, il cui articolo 11 ha abrogato l’articolo 12, comma 3-bis, del decreto legge 179/2012, ovvero la disposizione per cui Il FSE poteva “essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell’assistito”.

Tuttavia, resta in essere l’obbligo di consenso per la sua consultazione, con l’eccezione in caso di interventi in emergenza o di salute pubblica.

A questo punto però nasce un dubbio: dato che il trattamento dei dati sanitari ricade sotto la responsabilità del medico, che ne può disporre il trattamento per motivi di cura, sulla base delle regole deontologiche, può far ricadere la legittimità all’accesso dell’FSE per motivi sanitari in modo inderogabile e senza il consenso esplicito? In teoria no, perché è possibile alimentare di dati l’FSE, ma non consultarlo senza autorizzazione dell’interessato, tranne casi particolari.

In conclusione, se il medico ritiene importante ottenere il quadro completo del paziente per una più completa anamnesi, conviene che si faccia firmare il consenso specifico per l’accesso all’FSE fin da subito.

Ricordiamo che il consenso deve essere fatto firmare anche nel caso in cui si memorizzino i dati del paziente in un sistema privato (pc, server, etc.) a scopo di dossier sanitario.

Attenzione, lo ribadiamo spesso, il consenso privacy è ben diverso dal consenso informato che viene fatto firmare per implementare una cura sanitaria. Quest’ultimo, infatti, non c’entra con la privacy ma si riferisce alla legge n° 145 del 2001 che conferma l’art. 32 della Costituzione, che sancisce la volontarietà delle cure sanitarie, cure che possono essere effettuate solo dopo aver informato il paziente su eventuali rischi e conseguenze.

 

Daniele Umberto Spano – Ceo Kruzer

 

 

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