A fare giurisprudenza sul tema delle telecamere installate in una realtà condominiale questa volta è stata la sentenza della Cassazione n° 30191/2021.

Quando l’installazione delle telecamere in un condominio viene effettuata da un privato, a tutela della sua proprietà, resta sempre valida l’indicazione di limitare al massimo le riprese degli spazi comuni. Tuttavia, non è la prima volta che delle telecamere private, “incidentalmente” riprendano delle situazioni ascrivibili all’area del reato, quindi penalmente rilevanti.

Il fatto, oggetto del ricorso in Cassazione, riguardava atti persecutori perpetrati da due soggetti ai danni dei loro vicini di casa.

La Cassazione ha respinto il ricorso, in quanto, gli atti commessi erano espliciti e non potevano essere controvertiti, inoltre, l’art. 234 ammette le riprese private come prova di reati commessi. In questi casi non è possibile ricorrere alla normativa privacy. Ricordiamo che viene ritenuta valid, come prova di un reato commesso, anche la ripresa efettuata con uno smartphone.

Gli artt. 615 e 615 bis del Codice Penale, che tutelano da interferenze nella vita privata, non trovano applicazione nel caso specifico, dato che le riprese riguardano aree pubbliche nelle quali transita un numero indeterminato di persone.

Ricordiamo un altro intervento della Cassazione che nel 2019 ha assolto due proprietari di rispettive abitazioni, nella città di Chieti, che sui muri perimetrali di loro proprietà avevano posizionato delle telecamere puntate verso la strada sottostante. I due condannati sono stati assolti a formula piena, in quanto il fatto non sussiste.

E’ quindi considerato ben bilanciato il legittimo interesse dei soggetti che tutelano la propria sicurezza effettuando delle riprese verso l’esterno della propria abitazione, a patto che vengano affissi i cartelli informativi e non vengano diffuse o utilizzate le riprese in modo illecito.

Diversa la situazione di chi punta deliberatamente la telecamera verso aree private. Infatti, una sentenza di alcuni anni fa del tribunale di Catania lo conferma, definendo, in questo caso, il reato di interferenza nella vita privata.

 

Daniele Umberto Spano

Ceo Kruzer S.r.l.

 

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