Parliamo ancora una volta di videosorveglianza.

Più volte abbiamo ribadito che nel momento in cui si decide di installare un sistema di videosorveglianza, se parliamo di aziende o in generale di entità economiche e giuridiche, è necessario munirsi delle autorizzazioni e delle conoscenze in materia di adempimenti privacy e di diritto del lavoro.

Infatti, nel momento in cui l’impresa opera con dei collaboratori (non importa che siano stagisti, interinali o dipendenti a tempo indeterminato), sarà fondamentale ottenere l’autorizzazione da parte della rappresentanza sindacale interna (se presente) o dall’Ispettorato del Lavoro. Il quadro normativo è la legge 300/1970, art. 4 (controllo del lavoro a distanza).
Non finisce qui. Sul versante RGPD (Regolamento Generale per la Protezione del Dati), in pratica il Reg. Eu 679/2016, si dovrà considerare la videosorveglianza come un trattamento a se stante e, in quanto tale, necessita di un’analisi dei rischi, l’inserimento nel registro dei trattamenti, un’informativa completa, un’informativa sintetica (cartello) e tutte l​e nomine e policy necessarie.

Evidentemente, se è vero che molti imprenditori hanno sottovalutato questi aspetti, anche qualche struttura pubblica non ha applicato il necessario zelo nel momento in cui ha deciso di installare le telecamere nella propria struttura.

Parliamo, nello specifico, dell’Università Federico II di Napoli: la mancanza di cartelli contenenti le informazioni previste riguardo l’impianto di videosorveglianza ha dato luogo all’ingiunzione dell’11 marzo 2021, da parte del Garante della Privacy, che ha multato l’ateneo con una sanzione amministrativa di € 10.000. La segnalazione al Garante era stata inoltrata da un dipendente dell’ateneo.

Ricordiamo a tal proposito che, oltre alle ispezioni a campione effettuate dalla G.d.F., dall’Ispettorato del Lavoro e da altri enti ispettivi, anche una semplice segnalazione proveniente da un comune cittadino può attivare un processo di verifica e di eventuale sanzione o ammonimento. Ciò vale, non solo per gli impianti di videosorveglianza, ma anche per qualsiasi altro trattamento di dati effettuato senza il rispetto delle regole imposte dalla vigente normativa.                                                                                                                                                                                        ​

Soffermiamoci sull’aspetto del cartello da apporre per avvisare i soggetti presenti della presenza di telecamere:
sul sito del Garante è possibile trovare un esempio di come deve essere realizzato. Molto spesso si possono osservare cartelli con la sola presenza dell’immagine stilizzata della telecamera, senza i dati richiesti o incompleti. Sappiate che tali cartelli non sono conformi alla normativa e sarebbe d’uopo sostituirli.

 

Per maggiori informazioni sugli adempimenti previsti, è possibile contattarci, CLICCANDO QUI

 

 

 

 

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