Strumenti di potenziale controllo a distanza dei collaboratori

Qualsiasi strumento in grado di controllare a distanza i lavoratori deve essere preventivamente autorizzato dall’organo di rappresentanza sindacale interno (RSU) all’azienda. In alternativa, se non fosse presente o se non si fosse giunti ad un accordo, ci si può rivolgere all’Ispettorato del Lavoro.
Gli strumenti che richiedono l’autorizzazione, generalmente sono: l’impianto di videosorveglianza e la localizzazione, a mezzo del GPS, dei veicoli aziendali. Potrebbero essere anche altri strumenti, a richiedere l’autorizzazione preventiva, come ad esempio: dispositivi portatili per il rilevamento di malori o incidenti (utilizzati nelle zone di particolare rischio di alcuni stabilimenti); tablet aziendali in uso al dipendente connessi ad un sistema di localizzazione e così via.
La norma di riferimento è l’art. 4 della legge300del1970, modificata a seguito del Jobs Act negli scorsi anni.
La motivazione di base per l’impiego di tali strumenti è limitata a: sicurezza del lavoro; tutela del patrimonio e organizzazione aziendale.
Kruzer Srl – Privacy e Cybersecurity ha rilevato, durante gli audit effettuati in diverse aziende, che la richiesta di autorizzazione per la localizzazione dei veicoli, spesso installata da chi gestisce trasporti di merci o assistenza tecnica, non era stata mai inoltrata.
In pochi casi, la richiesta non era stata inoltrata neanche per l’impianto di videosorveglianza, in quanto, installato esternamente agli uffici, ma comunque nell’area di competenza dell’azienda. Ricordiamo che l’autorizzazione è necessaria anche se l’area di ripresa è esterna, ma nel cortile o nella zona di carico-scarico di competenza dell’azienda.
Inoltre, la presenza di questi trattamenti di dati richiede, in alcuni casi la DPIA (Data Protection Impact Assessment) e sempre dell’informativa specifica, dell’analisi dei rischi, della redazione del relativo paragrafo all’interno del Registro dei Trattamenti e delle relative nomine di autorizzazione interna e di responsabilità esterna (nel caso in cui siano coinvolti soggetti esterni, come società di gestione del servizio, vigilanza, etc.).

 

Daniele Umberto Spano – Ceo Kruzer

 

 

Contattaci per valutare il tuo livello di conformità al GDPR, cliccando qui.

 

Condividi