Seconda puntata del ciclo di chi è o pensa di essere già conforme al regolamento europeo 679/2016, ovvero, il GDPR

Il Registro dei Trattamenti

Si tratta di un documento previsto dall’articolo 30 del GDPR. Ha preso il posto del precedente «Documento Programmatico sulla Sicurezza» (DPS).Il GDPR, prevedeva la sua redazione per le aziende con più di 250 dipendenti. Il pronunciamento del Garante per la protezione dei dati italiano rispetto agli adempimenti per le PMI, ne ha prevista la redazione, pur se in forma semplificata, per tutte le imprese con almeno un collaboratore e/o per tutte le imprese che trattano o potrebbero trattare dati particolari (sensibili), anche senza collaboratori. A tal proposito, il Garante ha citato l’esempio dei tatuatori, parrucchieri, etc.

Inoltre, il Registro deve essere differenziato per il ruolo di Titolare dei Trattamenti e per quello di Responsabile Esterno. Quindi, alcune categorie di professionisti, quali commercialisti, amministratori di condominio, consulenti del lavoro, avvocati, informatici, consulenti, etc., che per il tipo di attività che svolgono, trattano dati personali di terzi per conto di un Titolare, dovranno munirsi di un Registro dei Trattamenti dei Responsabili Esterni, all’interno del quale, saranno elencati i Titolari del Trattamento, per i quali si opera oltre a tutti gli elementi previsti dal regolamento vigente. Il modo corretto di redigere il Registro, comprende la sua divisione nei vari trattamenti previsti. Abbiamo analizzato dei Registri, a volte molto generici, spesso incompleti. I trattamenti da inserire saranno, generalmente, i seguenti:-Gestione amministrativa-Clienti-Dipendenti-Videosorveglianza/ Geolocalizzazione-Verifica certificato verde-Trattamento immagini

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