La privacy e il condominio: installazione di telecamere senza la delibera assembleare

Il fatto.

Un condomino segnala al Garante della Privacy l’installazione di un Un condomino segnala al Garante della Privacy l’installazione di un impianto di videosorveglianza nel proprio condominio in assenza di una delibera da parte dell’assemblea.

L’accertamento rileva che l’impianto era stato installato nel 2020 e che i condomini erano stati avvisati tramite mail.

Dato che i condomini si erano espressi concordi per l’installazione nel più breve tempo possibile, la delibera assembleare sarebbe seguita successivamente.

 

Il ruolo dell’amministratore e del condominio.

L’amministratore ha agito al di fuori dell’area di competenza a lui attribuita dall’art. 1130 del C.C., infatti l’impianto doveva essere approvato dalla maggioranza dei condomini.

Il condominio, generalmente, si configura come il titolare del trattamento dei dati (riprese), ma essendo stato l’amministratore ad agire autonomamente, a stabilire l’angolo di ripresa delle telecamere e a visualizzare queste ultime tramite una app sullo smartphone, il suo ruolo viene eletto a titolare del trattamento.

 

Liceità e trasparenza.

Il trattamento dei dati viene giudicato illecito per la mancanza dei presupposti della sua installazione. Infatti, la base giuridica del «legittimo interesse» (sicurezza del patrimonio) poteva essere attribuita al condominio, se questi fosse stato il vero titolare del trattamento, ma non all’amministratore che, in questo caso, si trova a trattare i dati in modo illegittimo.

E’ stata riscontrata l’installazione dei cartelli di avviso di presenza delle telecamere, ma non è stata rilevata la presenza di un’informativa completa. Secondo le linee guida del 2019, deve essere messa a disposizione, eventualmente, anche utilizzando un Qrcode stampigliato sul cartello.

 

Conclusioni.

Il trattamento dei dati viene definito illecito e l’amministratore viene sanzionato dal Garante con una pena pecuniaria di € 1000 e la pubblicazione del provvedimento.

A nostro avviso, a prescindere dalla sanzione, neanche particolarmente rilevante da punto di vista economico, il fatto resta rilevante per la condotta non propriamente corretta dell’amministratore che dimostra una certa superficialità nel suo operato anche se guidato da un’indiscussa buona fede.

Il danno è quindi relativo all’immagine e alla reputazione di un professionista, indubbiamente onesto, ma poco attento al tema del GDPR e probabilmente non abbastanza formato.

 

Lo staff di Kruzer resta a disposizione per qualsiasi dubbio o approfondimento sul tema del GDPR e della privacy nell’ambito condominiale.

 

Buon lavoro

Daniele Umberto Spano

Ceo Kruzer S.r.l.

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